“Ai sensi dell’art 54 bis co. 6,primo periodo d.lgs. 165/2001, secondo cui “qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro”, si determina la sanzione amministrativa pecuniaria minima di euro 5.000.”
Il caso esaminato dall’ANAC
Il procedimento esaminato dall’ANAC riguarda ad un whistleblower dipendente di un’amministrazione comunale il quale aveva proposto querela all’Autorità giudiziaria per condotte inerenti all’abuso d’ufficio e all’omissione di atti d’ufficio i componenti dell’Ufficio procedimenti disciplinari dell’ente di cui lo stesso faceva parte.
Successivamente alla proposizione della querela il dipendente era stato sospeso dal servizio prima per 10 giorni e poi per ulteriori 12 giorni, con perdita della retribuzione.
I dati ufficiali – ANAC – Delibera n. 782/2019
Dall’inizio del 2019 a oggi sono 706 le segnalazioni pervenute. Di queste, dopo gli approfondimenti del caso, 41 sono state trasmesse alla Procura della Repubblica e 35 alla Corte dei Conti per valutare la sussistenza di profili penali ed erariali.
Focus
Si precisa che la ratio dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 presuppone che la responsabilità per l’adozione della misura ritorsiva sia personale e che la sanzione amministrativa pecuniaria sia irrogata esclusivamente alla persona fisica responsabile e non alla p.a. di appartenenza.
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