CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 25 GIUGNO 2018, N. 3907

Il Consiglio di Stato con tale sentenza ha chiarito che il file audio contenente la registrazione di colloqui tra dipendenti oggetto di registrazione da parte delle telecamere di sicurezza durante la sospensione dei lavori di una Riunione non può essere rilasciato a seguito di istanza di accesso civico generalizzato.

Ciò in quanto l’istituto dell’accesso civico generalizzato ha l’esclusiva finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, pertanto, non consente di rendere pubblici 

i dati e documenti contenenti dati sensibili riguardanti manifestazioni di pensiero fra persone che (in quel particolare momento) non rivestono né esercitano funzioni pubbliche.

“L’accesso pubblico generalizzato di cui all’art. 5 d.lgs. n.33/2013, rivendicato dalla ricorrente, ha l’esclusiva finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, non già di rendere pubblici colloqui privati – qual è quello svoltosi nella pausa pranza fra il Direttore generale e la dott.ssa Umana inavvertitamente fatti oggetto di registrazione – che esulano dall’esercizio di funzioni istituzionali.

Inoltre l’accesso dell’accesso va bilanciato con il diritto alla protezione dei dati personali di cui è parola all’art.5 bis, comma 2 lett.c), d.lgs. n.33/2013.

In coerente continuità normativa, l’art.5, comma 5, d.lgv. cit., prescrive infatti che “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2,d.lgv. cit. è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione” ai fini della eventuale opposizione.

Nel caso in esame non è dato individuare a monte l’interesse pubblico costituente il presupposto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs.196/2003 per il trattamento dei dati sensibili riguardanti manifestazioni di pensiero fra persone che (in quel particolare momento) non rivestono né esercitano funzioni pubbliche.

Come correttamente sottolineato dal TAR, gli obblighi di tutela dei dati personali sono oggi ancor più pregnanti dopo l’entrata in vigore degli artt. 5, 6 e ss. Regolamento UE 2016/679, laddove ribadiscono l’inderogabilità – neppure in nome della trasparenza e del diritto di accesso – di essi per effetto di disposizioni normative interne di eventuale segno opposto”

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