Ecco il link all’applicazione on line per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi dell’art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblowing
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
ANAC mette a disposizione una piattaforma per raccogliere segnalazioni di condotte illecite. La piattaforma, distribuita in open source, è utilizzabile da parte degli Ordini professionali per implementare le proprie procedure di whistleblowing in modo sicuro.
Cosa può fare l’ANAC in caso di segnalazione fondata?
Può avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la
Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.
Cosa non può fare l’ANAC in caso di segnalazione fondata?
- Non tutela diritti e interessi individuali;
- Non svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante;
- Non può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle vicende soggettive e personali del segnalante;
- Non può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- Non fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
- Non si occupa delle segnalazioni di dipendenti di enti privati.
Come creare un canale sicuro per la P.A.?
Dal 15/01/2019 è disponibile il software oper source per la gestione delle segnalazioni di illeciti al seguente indirizzo:
https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing
La piattaforma, la cui distribuzione del software è regolata dalla Licenza Pubblica dell’Unione Europea (EUPL v. 1.2 https://eupl.eu/1.2/it/), che ne consente il libero uso a qualunque soggetto interessato senza ulteriore autorizzazione da parte di ANAC, consente la compilazione, l’invio e la
ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità.
L’identità del segnalante viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT tramite pseudonimo tramite la piattaforma informatica.
Nelle ipotesi in cui sia necessario il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”).
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