L’affidamento della consulenza in materia anticorruzione e trasparenza è lecito ma a determinate condizioni. Infatti, il consulente deve avere un ruolo di supporto e non può sostituirsi all’Amministrazione. Per tali motivi, è importante istituire una comunicazione efficace con il consulente, al fine di fornire all’Amministrazione tutte le informazioni necessarie per le decisioni da adottare.

L’art. 1, comma 8, della legge 190/2012 espressamente esclude che le attività di mappatura e analisi dei rischi possano essere svolte da soggetti terzi rispetto all’amministrazione nei seguenti termini:

“L’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.”

La Corte dei Conti ha già più volte precisato che l’analisi dei rischi è un aspetto fondamentale del PTPCT e ne costituisce una delle componenti più significative, pertanto, deve essere effettuata all’interno dell’Ente:

“Per quanto poi attiene alla scelta di far effettuare l’analisi del rischio all’esterno da soggetto terzo, essa appare in contraddizione con la norma dell’art.1, comma 8 della legge 190/2012 che prevede il divieto di redigere il piano anticorruzione da parte di soggetti esterni. Non convince l’affermazione della difesa che la mappatura del rischio sarebbe un elemento prodromico alla redazione del piano.
Infatti, l’analisi dei rischi è un aspetto fondamentale del piano stesso e ne costituisce una delle componenti più significative, secondo quanto previsto dall’ANAC nei propri modelli.
D’altra parte, non può escludersi, in linea di principio, che una parte della mappatura dei rischi possa essere oggetto di affidamento a terzi, ma ciò potrà avvenire quando la struttura di cui devono essere valutati i rischi sia molto complessa, particolarmente grande, ad esempio in termini di estensione territoriale, o soggetta a processi di notevole complessità.”

(Corte dei Conti Sez. Giur. Lazio 04/05/2018 Sent. n. 269/2018)

La consulenza in materia di anticorruzione e trasparenza è ammessa e lecita se conferita in maniera conforme alla normativa.
È opportuno nella determina che affida l’incarico di consulenza precisare sempre l’ambito specifico delle prestazioni richieste al consulente.