Recente sentenza della Corte dei Conti condanna per responsabilità erariale il Presidente di un Ordine professionale.
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO – SENTENZA N. 73/2020 DEPOSITATA IL 7/05/2020
Con la recente sentenza n. 73/2020 depositata il 7/05/2020 la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto ha condannato al pagamento di euro 122.166,95 (risultante dalla sommatoria di euro 46.574,93 + 69.092,02 + 6.500,00) la figura del Presidente di un Ordine Professionale.
Nella sentenza la Corte dei Conti afferma la responsabilità erariale del Presidente dell’Ordine nella parte in cui non ha svolto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un incarico nei seguenti termini: “Le fonti di prova offerte dalla Procura erariale sono di natura documentale: in
particolare una proposta di convenzione relativa all’anno 2007, firmata da entrambe le parti, con l’accettazione delle condizioni contrattuali, non preceduta da una adeguata procedura di scelta del contraente, considerata la natura di ente pubblico economico dell’Ordine in questione che impone
appunto il rispetto di una serie di vincoli normativi (sia nella fase precontrattuale che in quella di perfezionamento del contratto vero e proprio, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto), che nel caso di specie risultano essere stati completamente pretermessi”.
Inoltre, il Presidente dell’Ordine Professionale è stato condannato per aver utilizzato per scopi personali un’utenza telefonica precisando che:
“in via equitativa si può sostenere che almeno la metà delle spese telefoniche sostenute nel 2008 sono ragionevolmente giustificate dal perseguimento dei fini personali di cui all’art. 12 del D.Lgs. 139/2005, invece riguardo alle spese effettuate nel 2007, considerato che fino a giugno devono considerarsi prescritte e quindi equitativamente devono essere ascritte alla responsabilità del convenuto nella misura approssimativa di un quarto”.
Parte delle somme inizialmente contestate dalla Procura erariale sono state dichiarate prescritte poiché il P.M. contabile ha avviato l’azione erariale solo dopo il quinquennio previsto dalla normativa di prescrizione delle del danno erariale.
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