Il D.L. 16/07/2020, n. 76 ( D.L. Semplificazioni ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato convertito in legge dal Parlamento.
Le novità sulle procedure sotto soglia
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo approvato dal Parlamento, segnaliamo le modifiche all’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria.
In particolare segnaliamo:
Periodo di applicazione della normativa in deroga al Codice dei Contratti pubblici
In primo luogo, le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia in deroga disciplinate dall’articolo 1 del D.L. Semplificazioni si applicano per le procedure di affidamento la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.
Le procedure in deroga disciplinate
Il comma 2 del primo articolo del D.L. Semplificazioni prevede due procedure in deroga, ovvero:
Affidamento diretto
Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.
Procedura negoziata senza bando
Per quanto riguarda, invece, le procedure negoziate senza bando (ai sensi all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016) è necessario effettuare una previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
L’individuazione degli operatori economici deve avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Per quanto riguarda gli importi-soglia, per l’affidamento di servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) la procedura descritta può essere applicata per importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a seconda della tipologia di servizi o forniture.
Con riferimento, invece, all’esecuzione di lavori, la procedura negoziata senza bando si applica per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,.
Sempre con riguardo all’esecuzione di lavori, qualora gli operatori coinvolti siano almeno dieci, la procedura è applicabile per l’importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro.
infine, in presenza di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
A prescindere dalle soglie indicate, le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Procedura | Importo soglia |
---|---|
Affidamento diretto (servizi e forniture) | 75.000€ |
Affidamento diretto (lavori) | 150.000 € |
Procedura negoziata (5 operatori) | 150.000 € – 350.000€ |
Procedura negoziata (10 operatori) | 350.000€ – 1.000.000 € |
Procedura negoziata (15 operatori) | 1.000.000 € – 5.350.000 € |
Procedure concorsuali
Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici (di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), le procedure in deroga si applicano fino all’importo di euro 750.000 (di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Pubblicazione dell’avviso sui risultati
Altra importante deroga riguarda la pubblicazione dell’avviso sui risultati, non più obbligatoria. Infatti, all’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”.
Estensione dell’applicazione delle procedure in deroga
Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le procedure derogatorie del codice appalti si applicano anche alle procedure per l’affidamento della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le osservazioni dell’ANAC sul D.L. semplificazioni
L’ANAC in occasione dell’audizione del Presidente presso le Commissioni riunite 8^ Lavori pubblici, comunicazioni e 1^ Affari costituzionali del Senato della Repubblica in relazione alla conversione in legge del D.L. Semplificazioni afferma che:
“Può essere guardato con favore il temporaneo accantonamento della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), la cui ambigua formulazione era già stata censurata dall’Autorità al momento della sua introduzione ad opera dello “Sblocca Cantieri”
e prosegue mettendo in evidenza che:
“In fasi complesse e decisive come questa per la vita del Paese non si può abbassare la guardia nella lotta ai fenomeni corruttivi, ma occorre garantire l’efficienza della spesa pubblica e stimolare la competitività tra gli operatori economici quale volano di ripresa e rilancio dell’economia”.
Con tale intervento l’ANAC rileva alcune criticità dell’intervento di modifica del codice dei contratti pubblici.
In particolare:
- Per gli affidamenti diretti: “L’estrema semplificazione procedurale, che sembra esaurirsi nell’obbligo di motivare, in modo semplificato, la scelta dell’affidatario individuato discrezionalmente, va temperata alla luce dei richiamati principi. Anche in costanza di regime derogatorio, il principio di rotazione degli affidamenti, fa sì che, in caso di contratti rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quello precedente, l’affidamento al contraente uscente conservi carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente“.
- La procedura negoziata: “La disposizione ricalca quanto già previsto dall’art. 36, comma 1,lett. b) nella versione anteriore alla novella introdotta dallo “Sblocca-Cantieri”, e dall’attuale art. 36, comma 2, lett, c), con l’eccezione dell’introduzione del criterio, da osservare nella rotazione, della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Quest’ultima previsione desta qualche perplessità, in quanto non precisa su che base, regionale, provinciale o altro, vada considerata diversa la dislocazione territoriale, e sembra dunque destinata a causare disomogeneità in fase applicativa, inoltre, introducendo limitazioni di tipo territoriale, rischia di essere produttiva di quegli stessi effetti discriminatori ratione loci che – con consolidato orientamento – la giurisprudenza (e la stessa Autorità) censurano in quanto lesivi dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza. … Alla procedura negoziata delineata dalla disciplina in deroga rimangono applicabili, come anche all’affidamento diretto, le Linee Guida n.4, che… disciplinano tutta la sequenza procedimentale, dalla fase di interlocuzione con il mercato per la selezione degli operatori economici da invitare (svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi) alla stipulazione del contratto”.
Le osservazioni sopra elencate rilevate dall’ANAC restano attuali anche dopo la conversione del decreto legge, vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.
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