A chi vanno attribuiti i compiti e le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT? Quali sono le funzioni incompatibili? Ecco gli ultimi comunicati ANAC

L’ANAC, nell’ambito dell’attività di vigilanza, ha riscontrato il persistere di alcune criticità nelle nomine dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) all’interno degli ordini e collegi professionali. 

Dirigenti e dipendenti possono essere nominati RPCT

Infatti, l’art. 1, co. 7, della l. 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio.

In caso di carenza di personale con posizione dirigenziale all’interno dell’ente, nell’ipotesi in cui questi siano in numero limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali, nelle strutture organizzative di ridotte dimensioni, l’ANAC ha più volte precisato che il RPCT può essere individuato in un dipendente con profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze all’assunzione del ruolo. 

Inoltre, l’ANAC ha precisato che la scelta del personale a cui attribuire le funzioni e i compiti di RPCT deve in ogni caso essere adeguatamente motivata.

Solo alcuni Consiglieri dell’Ordine professionale possono essere nominati RPCT

Con il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 3 novembre 2020, depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 novembre 2020 – che sostituisce il precedente Comunicato del 28 novembre 2019 – sono state fornite alcune precisazioni in merito all’applicazione della normativa per la nomina dei RPCT degli Ordini e Collegi Professionali.

In particolare, l’ANAC ribadisce che le funzioni e i compiti di RPCT devono essere attribuiti a:

  • personale dirigenziale interno: poiché è a conoscenza delle dinamiche e dell’organizzazione dell’Ente; 
  • in caso di assenza di personale dirigenziale, a personale con profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale competente in materia interno all’Ente;
  • è da considerarsi come un’assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno
  • in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà essere individuato nella figura di un consigliere dell’Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal caso il RPCT non potrà essere individuato nelle figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente.

È quindi opportuno verificare, in vista dell’aggiornamento annuale del PTPCT dell’Ente, la conformità della nomina di Responsabile per la prevenzione corruzione e trasparenza effettuata.


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